NOVITA' IN MATERIA DI ASTENSIONE ANTICIPATA LAVORATRICI MADRI (ART. 15)
NEWS PUBBLICATA IL: 23/02/2012
Vanno segnalate le modifiche al comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, secondo le quali alla ASL e' dovuta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose”, compresa l'adozione del provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Rimane invece attribuita alla competenza delle Direzioni del lavoro l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento di interdizione legata a condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all'impossibilita' di spostamento ad altre mansioni. Al fine di consentire ai competenti servizi delle ASL di organizzare l'attivita' procedimentale di rilascio dei provvedimenti di astensione per le gravi complicanze della gravidanza, le modifiche in questione trovano applicazione a far data dal 1 aprile 2012. Ne consegue che le Direzione territoriali del lavoro potranno emanare tali provvedimenti entro e non oltre il 31 marzo p.v.; gli Uffici dovranno quindi istruire le richieste di astensione esclusivamente definibili entro tale data, rimanendo alla competenza delle ASL l'istruttoria delle domande destinate ad essere definite con provvedimenti da emanarsi dal 1 aprile.