AUTO, ANNOTAZIONE LIMITATA-ADEMPIMENTI ANCHE PER CAMBI NOME, INCAPACI E CUSTODI
NEWS PUBBLICATA IL: 29/10/2014
La casistica e' ampia, ma non sterminata come si poteva temere a prima vista. E, soprattutto, spesso e' composta da situazioni fuori dalla vita ordinaria della maggior parte dei cittadini e delle imprese. Cosi' l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo del quale non e' intestatario avra' ricadute pratiche inferiori agli allarmismi che stanno emergendo in questi ultimi giorni tra famiglie, professionisti, imprenditori e, talvolta, anche tra le forze dell'ordine. Non solo perche' gli obblighi non riguardano le situazioni gia' in essere (per le quali chi lo volesse avra' solo una facolta' di comunicarle), ma solo quelle che nasceranno da lunedi' prossimo, 3 novembre; il ridimensionamento delle preoccupazioni emerge dall'ultima circolare della Motorizzazione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e dallo spirito della norma che ha portato a introdurre questa sorta di intestazione temporanea dei veicoli (comma 4-bis, inserito nell'articolo 94 del Codice della strada con l'ultima riforma, la legge 120/2010, e attuato dal nuovo articolo 247-bis del Regolamento di esecuzione).La norma mira in prima battuta a far emergere situazioni che non e' mai stato obbligatorio denunciare e che sarebbe opportuno fossero trasparenti, ma non impone di denunciare tutto. In particolare, si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato (non importa se scritto o verbale). Quindi, restano fuori dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia (per i conviventi nello stesso nucleo c'e' un'esenzione esplicita), tra amici o in azienda. E, visto che il comodato e' un contratto a titolo gratuito, sono esclusi anche i veicoli aziendali (sia di proprieta' dell'impresa sia presi a noleggio o in leasing da quest'ultima) dati in fringe benefit; per quelli noleggiati, inoltre, apparira' il nome dell'azienda e non quello dell'utilizzatore.In sostanza, l'obbligo riguarda le situazioni in cui un soggetto usa un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario ma non lo e' e, per esercitare questi diritti, si mette d'accordo con chi ne risulta intestatario senza versargli alcun corrispettivo. Puo' accadere in molti casi, di diversa natura: quello del professionista che non ha interesse ad apparire, del comune automobilista che abita in una zona con tariffe Rc auto molto alte, dell'autotrasportatore che voglia disporre di mezzi che eccedano la sua capacita' professionale, del criminale che ha bisogno di prestanome o, piu' banalmente, di chi cerchi di sottrarsi a responsabilita' su multe, incidenti e bollo auto.
Il Sole 24 Ore – M. Caprimo – art. pag. 38