VOUCHER PER I SERVIZI DI BABY SITTING, INPS DETTA LE ISTRUZIONI
NEWS PUBBLICATA IL: 18/12/2014
L'INPS, con la circolare 169/14 ha fornito le indicazioni relative al biennio 2014 – 2015 relativamente alla possibilita' per le lavoratrici madri di richiedere, al termine del congedo di maternita' ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucherper l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributoper fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.Il contributo e' pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26 legge n.335/95.
Tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioe' con aliquota maggiorata).
A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento e' concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura e' concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per piu' figli, purche' siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
Sono, in ogni caso, escluse:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunita' istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.