ESONERO CONTRIBUTIVO NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEWS PUBBLICATA IL: 08/01/2015
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellaLegge 23 dicembre 2014, n. 190(c.d. Legge di Stabilita' 2015) ), diviene operativo, dal 1 gennaio 2015, ilnuovo esonerocontributivo per assunzioni a tempo indeterminato(comma 118).In considerazione dell'interesse alla disposizione legislativa dimostrato dalle aziende, e' il caso di evidenziare i punti principali della norma.
L'esonero e'applicabileesclusivamenteai datori di lavoro privati;
Riguarda lenuove assunzioniconcontratto di lavoro a tempo indeterminatodecorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015;
L'esonerospetta anche ai datori di lavoro agricoli(comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo e' riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015.
Sonoesclusii contratti diapprendistatoed i contratti dilavoro domestico;
L'esonero riguardaun periodo massimo di 36 mesie un importo massimo pari a8.060 eurosu base annua;
L'esoneronon riguardai premi e contributi dovuti all'Inail;
L'esoneronon spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
L'esoneronon spetta ai lavoratori per i quali il beneficiosia gia' stato usufruitoin relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
L'esoneronon e' cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquotedi finanziamento previsti dalla normativa vigente;
L'esoneronon spettanel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminatoun lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilita'(si conteggiano anche le societa' controllate o collegate).
Il comma 121 stabilisce chei benefici contribuiticontenuto nell'art. 8, co. 9,della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 gennaio 2015.