IL LAVORATORE CHE VUOLE PROSEGUIRE FINO A 70 ANNI NON PUO' ESSERE LICENZIATO
NEWS PUBBLICATA IL: 26/01/2012
Vi e' un diritto potestativo del lavoratore a proseguire l’attivita' lavorativa fino a 70 anni o
alla maggiore eta' riparametrata in base alle speranze di vita, pertanto
un eventuale licenziamento e' possibile solo per giusta causa o
giustificato motivo. Durante il periodo di proseguimento dell’attivita' lavorativa si applica l’articolo 18 della legge n. 300/1970
come espressamente previsto dal comma 4 dell’articolo 24 del D.L.
201/2011: “L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'”. Stante il
tenore letterale della disposizione, sembra potersi ritenere che la
tutela reale si applichi alle imprese che occupano piu' di quindici
dipendenti, ferma restando la tutela c.d. obbligatoria per le altre. In
tal senso il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito posto durante
il Videoforum del 18 gennaio 2011 organizzato da Ipsoa e ItaliaOggi.,
volto a sapere se il mantenimento dell’articolo 18 riguarda tutti i
datori di lavoro o solo quelli ai quali si applica la tutela reale.
Secondo il Ministero, il riferimento e' espressamente all’articolo 18 ed
e', pertanto, relativo alle aziende con piu' di 15 dipendenti. Ai
lavoratori impiegati presso datori di lavoro che impiegano fino a 15
dipendenti si applichera', in caso di licenziamento comminato per il
superamento dell’eta' generalmente pensionabile, il principio
indennitario di cui alla c.d. tutela obbligatoria.