A tutte le aziende
Loro sedi
Circolare informativa
Una delle nuove misure a sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria giovanile riguarda la concessione di un bonus alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, giovani genitori di eta' inferiore ai 36 anni, precari o che hanno perso un posto di lavoro comunque part-time.
Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati e' alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori che , possedendo i requisiti previsti dalla normativa , inseriscono individualmente i loro dati in questo listone dal quale le Aziende possono attingere i nominativi per procedere alle assunzioni , fino ad un massimo di 5 soggetti.
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
a. eta' non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di eta');
b. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
c. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione puo' essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso e' richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto gia' iscritto sono le seguenti:
1. compimento di 36 anni d’eta' del soggetto iscritto;
2. raggiungimento della maggiore eta' di tutti i minori;
3. cessazione dell’affidamento del minore;
4. assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).
In caso di superamento del limite d’eta' del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.
Il soggetto cancellato dalla banca dati puo' ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualita' in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
1.2 Procedimento di iscrizione alla Banca dati
L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso:
al servizio del cittadino > autenticazione con PIN > fascicolo previdenziale del cittadino >comunicazioni telematiche > invio comunicazioni > iscrizione banca dati giovani genitori.
Selezionando l’ultima voce apparira' il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
Per autenticarsi e' necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non e' gia' in possesso del PIN, potra' richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potra' iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.
L’accesso alla banca dati puo' altresi' essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventu' www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il Codice identificativo univoco (CIU) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di eta' del richiedente o raggiungimento della maggiore eta' dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validita' (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni :
- L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili.
- Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati .
- Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
- Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti Il beneficio puo' essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.
Il beneficio e' cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
L’incentivo viene fruito, tramite conguaglio contributivo, fino al raggiungimento della misura di €5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Adrano 27/01/2012