TEMPI TASSATIVI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
News del: 20/03/2012 Art. 8, commi da 18 a 20 Con decorrenza dal 2 marzo 2012, e ridotto da € 10.000 ad € 5.000 il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” nel mod. F24 puo' essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. E' stato modificato anche l'art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, prevedendo ora l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a € 5.000. Si ricorda che in tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. |