L'obbligo di richiesta del certificato antipedofilia sussiste solo al momento dell'assunzione del lavoratore da destinare ad attivita' con contatto diretto e regolare con minori. Non sussiste, invece, se il lavoratore, inizialmente assunto per un'attivita' senza contatto con minori, sia poi destinato ad attivita' rientrante nell'obbligo. La precisazione arriva dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 25/2014.
A seguito di richiesta avanzata da Federalberghi, il Ministero ha sottolineato che il certificato penale al casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori, al fine di verificare l'assenza di condanne per i reati cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., deve essere richiesto nelle attivita' alberghiere solo per quelle mansioni che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l'addetto al c.d. miniclub o al babysitting ecc...
Il suddetto certificato non deve, invece, essere richiesto per le attivita' del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, ecc., perche', in tal caso, la platea dei destinatari non e' costituita soltanto da minori, ne' tantomeno risulta preventivamente determinabile.
Inoltre, chiarisce la risposta ministeriale, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l'assolvimento dell'obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unita' produttiva, quand'anche addetto ad attivita' di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attivita' in via eventuale e, comunque, complementare all'attivita' lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore e' stato assunto.