CONGEDO PADRI, INPS CHIARISCE DIRITTI
News del: 27/02/2017

Il congedo facoltativo per i padri non e' prorogato per l'anno 2017 e, pertanto, non potra' essere fruito ne' indennizzato da parte dell'Istituto.

L'Inps, con il messaggio n. 828/17 interviene su nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017.

Ai sensi della legge di bilancio 2017, l'Inps spiega che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017. Il congedo obbligatorio e' pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Per quanto riguarda le modalita' di presentazione della domanda le indicazioni sono contenute nella circolare n. 40/13.

Sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennita' e' erogato direttamente dall'INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennita' sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessita' di presentare domanda all'Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.

Il congedo facoltativo per i padri non e' prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potra' essere fruito ne' indennizzato da parte dell'Istituto. Non potranno, pertanto, essere presentate domande all'Istituto e, per tutto l'anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens, ne' giornate di assenza con causale MA9, ne' importi da porre a conguaglio con causale L061.



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