TIROCINI, ENTRO LA FINE DEL 2017 CAMBIERA' IL QUADRO NORMATIVO
News del: 19/07/2017

Entro la fine del 2017 il quadro normativo nazionale dei tirocini cambiera'. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, infatti, dovranno recepire le Linee guida sui tirocini extracurriculari approvate in Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 che sostituiscono le precedenti del 2013.

Come in passato, le Linee guida forniscono un indirizzo generale di regole e principi sulla materia, ma la loro applicazione resta una competenza delle Regione e delle Province Autonome. Le singole discipline regionali dovranno essere orientate ad un obiettivo comune: garantire tirocini di qualita' sulla scia dei principi comunitari della Raccomandazione del 10 marzo 2014 e combattere l'utilizzo improprio di questo strumento formativo. In questa ottica, sono previsti dei meccanismi premiali per le aziende che dopo il tirocinio assumono e viene potenziato il sistema sanzionatorio.

Iniziamo pero' con ordine: cos'e' un tirocinio extracurriculare? È un'esperienza formativa e di orientamento non configurabile come un rapporto di lavoro. La possibilita' di arricchire il proprio bagaglio di competenze lo rende uno strumento di politica attiva utile all'inserimento o al reinserimento lavorativo. Per questo e' possibile la loro attivazione per i disoccupati individuati dall'articolo 19 del D.lgs. 150/2015, i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o a rischio di disoccupazione, i soggetti disabili e svantaggiati. Con le nuove linee guida la possibilita' di intraprendere un tirocinio e' stata ampliata anche ai lavoratori in cerca di una nuova occupazione. Restano fuori dal loro campo applicativo delle Linee guida i tirocini attivati all'interno di percorsi scolastici o formativi promossi da universita', scuole, CFP e tutti quei tirocini per cui non e' necessaria la comunicazione obbligatoria. Non sono, poi, considerati come tirocini extracurriculari i periodi di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o quelli attivati in mobilita' internazionale.

La durata. Rispetto al 2013, il tirocinio puo' protrarsi fino a 12 mesi (comprese eventuali proroghe), arrivando a 24 per i soggetti disabili. I cambiamenti non riguardano solo la durata massima, ma anche quella minima, fissata genericamente a due mesi, scendendo ad un mese per le attivita' stagionali e a 14 giorni per i tirocini estivi promossi dai servizi per l'impiego per gli studenti. Il periodo inizialmente prefissato nel progetto formativo puo' cambiare; il tirocinante per interrompere lo stage deve darne motivata comunicazione ai tutor del soggetto ospitante e di quello promotore. Mentre l'interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante puo' essere effettuata in caso di gravi inadempienza di una delle parti o dell'impossibilita' a raggiungere gli obiettivi formativi.

Premiate le stabilizzazioni. Il numero di tirocini attivabili varia in base alle dimensioni del soggetto ospitante. Questo aspetto non e' cambiato, ma le nuove linee guida introducono una premialita' per favorire l'inserimento degli stagisti al termine del percorso formativo. I datori di lavoro con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno superare il limite del 10% se assumeranno almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti. I contratti devono essere a tempo determinato di almeno sei mesi, anche con orario part time al 50%.

Sanzioni. L'erogazione dell'indennita' di partecipazione e' stata confermata come obbligo per i soggetti ospitanti e/o preponenti. L'importo minimo resta di 300 euro, ma ogni Regione e Provincia Autonoma puo' elevare questo tetto minimo. Anche l'omesso invio delle comunicazioni obbligatorie resta un elemento sanzionabile. Rispetto al 2013 le linee guida di quest'anno introducono un sistema sanzionatorio differenziato in base al gravita' della violazione, se sanabile o meno. Nel primo caso, se gli obiettivi formativi possono essere comunque raggiunti, c'e' prima un invito alla regolarizzazione. Nella seconda ipotesi, e' prevista l'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini per dodici mesi; in caso di interdizione reiterata nell'arco di due anni la sua durata passa a diciotto, arrivando fino a due anni se l'episodio si presenta tre o piu' volte. La Regioni, per le loro attivita' di vigilanza, puo' attivare delle convenzioni con l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), viene cosi' stabilito il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori.

Per approfondire le disposizioni sui tirocini: scheda dedicata di Cliclavoro.



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