CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: INFORMAZIONI NECESSARIE
News del: 18/01/2012 Definizione e forma: L’apposizione del termine al contratto di lavoro e' consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro. Disposizioni particolari sono previste dalla legge per specifici settori quali quello dei servizi aeroportuali e delle poste (art. 2 DLgs n. 368/2001). L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. Nel contratto a tempo determinato il requisito della forma e' richiesto ad substantiam (con l’eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 gg.) L’assunzione con contratto a termine e' vietata: • Per l’assunzione di lavoratori in sciopero. • nelle unita' produttive nelle quali si sia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, salva diversa previsione degli accordi sindacali. Il divieto non opera; a) quando il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti; b) quando il contratto sia concluso ai sensi dell’art. 8 della legge n.223/1991 ossia sia diretto ad assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita'; c) quando il contratto abbia durata iniziale non superiore ai tre mesi • presso unita' produttive presso le quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni; • da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Tu in materia di igiene e sicurezza del lavoro. I dirigenti sono esclusi dalle limitazioni poste dal Dlg n. 368/2001 in materia di assunzioni a termine. E’ consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato purche' di durata non superiore a cinque anni. I dirigenti possono comunque recedere dal contratto trascorso un triennio e con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2118 c.c. Proroga: Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per il quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato e la durata massima complessiva non sia superiore a tre anni (36 mesi). Continuazione del rapporto: Se il rapporto continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato e' dovuta una maggiorazione retributiva per ogni giorno ulteriore pari a: • 20% fino al decimo giorno successivo; • 40% per ciascun giorno aggiuntivo. In ogni caso, se il rapporto continua oltre il ventesimo giorno per i contratti di durata inferiore ai sei mesi, oltre i 36 mesi complessivi massimi consentiti tra proroghe e rinnovi in caso di piu' assunzioni a termine con lo stesso datore di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti e oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Successione di contratti: Se il lavoratore viene riassunto a termine dello stesso datore di lavoro e per lo svolgimento delle medesime mansioni e, per effetto della successione dei contratti e delle eventuali proroghe, ivi comprendendo i periodi di interruzione, si superi la durata complessiva di 36 mesi, una nuova assunzione tra le stesse parti e per mansioni equivalenti potra' essere effettuata solo presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio alla presenza di un rappresentante delle Oo.Ss. I termini di ulteriore durata del contratto sono stabiliti dalle Oo.Ss. I settori che hanno definito tali termini sono: Industria: 8 mesi; Alimentari: 12 mesi; Turismo: 8 mesi. Diritto di precedenza: Il lavoratore che, in esecuzione di un’assunzione a termine, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi con riguardo alle medesime mansioni. Il diritto di precedenza e' subordinato alla manifestazione di volonta' in tal senso da parte del lavoratore nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto e si estingue nel termine di un anno dalla cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza e' stabilito dalla legge anche per le assunzioni a termine effettuate per lo svolgimento di attivita' stagionali (art. 5, comma 4-quinquies e 4-sexies Dlg n. 368/2001). Criteri di computo: Ai fini del computo della soglia dei 15 dipendenti, i lavoratori a tempo determinato sono computati se il contratto ha durata superiore ai nove mesi. Limiti: La legge affida alla contrattazione collettiva l’individuazione di limiti quantitativi per l’utilizzo del contratto a termine. Non esistono limitazioni quantitative con riferimento alle seguenti attivita': • nella fase di avvio di nuove attivita' (start-up); • per ragioni di carattere sostitutivo; • per esigenze di stagionalita'; • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. |